I recenti fatti avvenuti il 7 gennaio durante la commemorazione dell’anniversario della strage di Acca Larentia hanno sollevato molti interrogativi sull’apologia di fascismo. Durante questo evento, infatti, molti militanti di estrema destra, nel ricordare i tre giovani del Fronte della Gioventù uccisi nel 1978 davanti alla sede dell’MSI, hanno utilizzato il saluto fascista e l’urlo “Presente!”. Come illustrato da SKY TG24 scopriamo insieme cos’è di preciso l’apologia di fascismo e quando si configura.
Nell’ordinamento del nostro Paese l’apologia di fascismo è un reato introdotto dalla legge n.645 del 20 giugno 1952, conosciuta anche come Legge Scelba, dal nome dell’allora ministro dell’Interno e futuro presidente del Consiglio. La norma che attua la XII disposizione transitoria della Costituzione vieta la “riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista“. In questo senso si intende, come spiegato dall’articolo 1 della legge “Quando un’associazione, un movimento o un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista“.
La Legge Scelba prosegue inoltre illustrando che l’apologia si verifica anche quando un’associazione, un movimento o un gruppo di persone non inferiore a cinque “rivolge la sua attività alla esaltazione di espontenti, prinìcipi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista“. In caso ciò dovesse avvenire, come spiegato dall’articolo 3 della legge Scelba: “Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il ministro per l’Interno, sentito il Consiglio dei ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell’associazione, del movimento o del gruppo“.
Quali sono le pene per chi è coinvolto nella ricostituzione del disciolto partito fascista? All’articolo 2 si illustra che “Chiunque promuove o organizza” associazioni che perseguono “finalità antidemocratiche proprie del partito fascista” è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e una multa. Inoltre “chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi” è punito con la reclusione da due a cinque anni e una sanzione pecuniaria.
Ci pensa l’articolo 4 della legge Scelba a disciplinare l’apologia di fascismo. Infatti “Chi pubblicamente esalta espontenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche” viene punito con la reclusione da sei mesi a due anni. L’articolo in questione è stato poi modificato dalla Legge Mancino nel 1993 e prevede la stessa pena per “chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo” con caratteristiche e finalità precedentemente indicate nell’articolo 1.
La legge n.205 del 25 giugno 1993, meglio conosciuta come Legge Mancino, dal nome dell’omonimo ministro dell’Interno che l’ha voluta, ha poi specificato quanto illustrato dalla Legge Scelba. Infatti tale legge è il principale strumento legislativo che l’ordinamento italiano offre per la repressione dei crimini d’odio e dell’incitamento all’odio. La legge Mancino modifica in parte la Legge Scelba e rende più chiaro il divieto di propaganda al fascismo. Infatti punisce “chi diffonde (…) idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi“. E proibisce la creazione di organizzazioni ispirate a questi valori, imponendone lo scioglimento. Vieta, altresì, l’esposizione di bandiere o l’esibizione di slogan e simboli propri di tali organizzazioni.
Chi fa il saluto romano, anche definito saluto fascista, in luoghi pubblici commette quindi reato? I tribunali si trovano spesso in disaccordo tra loro, anche se l’interpretazione principale è che fare il saluto fascista non è reato a meno che ci sia il pericolo di riorganizzazione del partito fascista o il perseguimento di finalità antidemocratiche e discriminatorie. In pratica non si commette reato, compiendo questo gesto, a meno che dietro al gesto non si celi l’incitamento all’odio o la volontà di riorganizzare il disciolto partito fascista.
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