di Giorgio Stanga
La vicenda vede due giovani, un ragazzo 31enne di Aprilia ed una 20enne di Teramo, e la “costrizione” della ragazza a far abbonare il ragazzo al suo profilo OnlyFans. La storia, ripresa da “Il Messaggero“, ha portato alla denuncia della 20enne per tentata estorsione. Denuncia che si è trasformata in “sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto”.
La vicenda che ha dell’incredibile:
Tutto comincia nell’estate di due anni fa, quando il ragazzo, assieme alla propria fidanzata, va in vacanza a Teramo. Qui, durante il soggiorno, conosce la nostra seconda protagonista, riuscendo anche ad ottenere alcune sue informazioni, tra cui il nome utilizzato su Instagram.
Una volta tornato ad Aprilia, il ragazzo ha contattato, per mezzo social, la 20enne. Da qui, sarebbe iniziato un lungo corteggiamento da parte di lui, che prometteva anche di farle numerosi regali o portarla fuori a cena. Dall’altra parte, però, l’obiettivo della ragazza era apparentemente uno solo: farlo abbonare al proprio profilo OnlyFans.
Le conversazioni proseguono per diversi mesi, ma l’abbonamento a OnlyFans è sempre stato evitato da parte del ragazzo. Quindi, per raggiungere comunque il suo scopo, la ragazza ha chiesto, esplicitamente, 300 euro, con la minaccia che, se non glieli avesse dati, avrebbe girato i messaggi alla fidanzata di lui. E così ha fatto nel momento in cui non ha ricevuto il denaro richiesto.
Ha mandato quindi, tramite Whatsapp, alla fidanzata del 31enne, alcuni screenshot delle loro conversazioni su Instagram per fargli capire come lui si era comportato in quel periodo e mettendo, così, in crisi il loro rapporto di coppia.
Il giovane ha quindi denunciato la 20enne per “tentata estorsione“.
Il processo:
Il procedimento è però cominciato e subito concluso alle indagini preliminari. Questo perché il GIP (giudice per le indagini preliminari) ha deciso per una sentenza di “non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto”. Decisione questa che viene sostenuta anche alla luce delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, in quanto l’offesa è appunto di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
E tu cosa ne pensi di questa particolare vicenda? Il giudice avrebbe potuto, o addirittura dovuto, decidere in modo diverso? Faccelo sapere con un commento!
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