di Francesco Ferri
L’Italia pagherà il conto per le stragi naziste compiute durante la seconda guerra mondiale. Come prevede un accordo siglato fra Italia e Germania nel 1962, infatti, Berlino non è tenuta a risarcire le vittime di violenze naziste. Come riportato da Il Fatto Quotidiano lo Stato italiano stanzierà 61 milioni di euro fino al 2026 per tutte le vittime della brutalità dei carnefici di Adolf Hitler.
Il risarcimento per le stragi
In Italia, durante il secondo conflitto mondiale, sono stati molti gli episodi di stragi e violenze perpetrate dalle truppe tedesche. Da Marzabotto a Sant’Anna di Stazzema, oltre alle decine di migliaia di deportazioni nei campi di concentramento. Oggi, a risarcire le vittime di queste stragi, non sarà la Germania bensì l’Italia. Secondo un accordo siglato fra i due Paesi nel 1962, infatti, la Germania è indenne dalle pretese di risarcimento da parte delle vittime di violenza nazista. Questo perché il Paese avrebbe già versato una somma pari a 40 milioni di marchi. A sollevare il vespaio, in particolare, la richiesta dell’autorizzazione di vendita di immobili pignorati alla Germania a Roma. Questa richiesta è giunta in seguito alle sentenze di condanna al risarcimento danni per due vittime: il fante Angelantonio Giorgio e il partigiano Gualberto Cavallina.
L’opposizione della Germania
Entrambi furono deportati nel campo di concentramento di Dachau ma prima della decisione è intervenuto il decreto e la Germania ha richiesto che la procedura fosse dichiarata estinta. Gli eredi delle vittime si sono opposte sostenendo l’illegittimità della disciplina introdotta con il decreto emanato dal governo Draghi. Quest’ultimo è il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle forze del Terzo Reich tra il primo settembre 1939 e l’8 maggio 1945. Questo decreto è stato istituito con la legge 36 del 30 aprile 2022. Il finanziamento in questione ammonta a 20 milioni di euro per il 2023 e 13,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
Il Fondo introdotto da Draghi
Al Fondo per il ristoro dei danni subiti può accedervi chi ha “ottenuto un titolo costituto da una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni“. Inoltre chi ha “definito i giudizi pendenti per effetto dell’esercizio delle suddette azioni giudiziarie con un atto di transazione“. Ora saranno quindi i giudici costituzionali a dover stabilire se è legittima la norma dello scorso anno o se “l’impossibilità presente e futura” di iniziare un procedimento di esecuzione per chi si è già visto riconoscere dai giudici il diritto al risarcimento per la deportazione o per gli eccidi del Terzo Reich sia sproporzionata rispetto alla finalità del legislatore, come viene sostenuto dalla magistratura romana. Quest’ultima ritiene infatti “violato il principio di insopprimibile garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti“. Infatti, sempre secondo la magistratura, si vede “un evidente sbilaciamento” a favore della Repubblica tedesca.
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