Con l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato da parte del Parlamento avvenuta il 30 dicembre, entrano in vigore una serie di novità per l’anno che si apre; tra queste, “un fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d’affezione“, come si legge nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Andiamo quindi a vedere gli stringenti requisiti d’accesso, i fondi erogati e le spese coperte.
Il Governo ha deciso di istituire un fondo per gli “animali d’affezione nel pagamento di visite veterinarie e operazioni chirurgiche veterinarie nonché nell’acquisto di farmaci veterinari“. I fondi destinati per questa misura sono particolarmente ridotti e spalmati nell’arco di tre anni, dal 2024 fino al 2026; in totale, infatti, si tratta di 750mila euro, erogati a scaglioni da 250mila euro rispettivamente nel 2024, 2025 e 2026.
I requisiti d’accesso sono altresì particolarmente stringenti, in quanto per soddisfarli è necessario disporre di un valore ISEE inferiore a 16.215 euro e un’età superiore a 65 anni.
Questi sono i dati disponibili attualmente in Gazzetta Ufficiale, lasciando ancora nel mistero, tuttavia, i criteri di ripartizione delle risorse, i requisiti e le modalità di accesso al fondo. Come recita il comma 209, infatti, le autorità competenti pubblicheranno queste informazioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge:
“Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono indicati i criteri di ripartizione delle risorse e i requisiti e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 207”.
Con animali “d’affezione” o da “compagnia” ci si rifarebbe alla seguente definizione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e frutto di un accordo, avvenuto in data 6 febbraio 2003, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy:
“”animale da compagnia”: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia”.
Si tratta di una definizione piuttosto generale, e tale per cui questo fondo, probabilmente, è accessibile per tutti quegli animali di cui si può certificare una proprietà. Per i dettagli completi e ufficiali, tuttavia, è necessario attendere fino a 90 giorni.
Fonti: Gazzetta Ufficiale (1); Gazzetta Ufficiale (2)
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